Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis, compie le seguenti attività:».